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Legge di bilancio 2022

Legge di bilancio 2022

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022 (L. 30.12.2021 n. 234).

Riforma dell’Irpef

Dal 2022 le aliquote Irpef passano da 5 a 4 con modifica anche delle detrazioni d’imposta, allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale:

I nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF sono così articolati:

· fino a 15.000,00 euro 23%;

· oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 25%;

 · oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro 35%;

· oltre 50.000,00 euro 43%.

Esclusione IRAP professionisti e imprenditori individuali

A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

 · attività commerciali;

· arti e professioni.

Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l’imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione, che per gli investimenti in beni materiali viene riconosciuta dal 2023 nella misura del:

· 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro (40% dal 01.012022 al 31.12.2022);

· 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro (20% dal 01.012022 al 31.12.2022);

· 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro (10% dal 01.012022 al 31.12.2022).

Sospensione ammortamenti

Viene prorogato anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime derogatorio che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali come era stato previsto per i bilanci dell’esercizio 2020.

La sospensione è applicabile, nell’esercizio 2021, per i soli soggetti che già l’hanno utilizzata nell’esercizio 2020.

Proroga bonus edilizi

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16- bis co. 1 del TUIR.

Sismabonus

Proroga al 31/12/2024 di tutte le tipologie di sismabonus (50%, 70/80%, 75/85%) e del sismabonus acquisti.

Ecobonus

Proroga al 31/12/2024 detrazioni 50-65%, 70-75% su parti comuni e 80-85% eco-sisma combinato.

Bonus mobili

Proroga al 31/12/2024 con tetto spesa di € 10.000 per il 2022 poi € 5.000.

Bonus verde

Proroga al 31/12/2024 bonus verde 36% con il limite di € 5.000.

Bonus facciate

Proroga al 31/12/2022 con riduzione al 60%.

Superbonus 110%

Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:

· al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati: – da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari); – da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”); – da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;

· al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;

· al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Bonus barriere architettoniche

Viene introdotto un nuovo bonus edilizio del 75% per il solo anno 2022 da ripartire in 5 anni.

Detrazione Irpef per giovani inquilini

L’agevolazione riguarda i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

Dall’1.1.2022, la detrazione spetta per i primi 4 anni di durata contrattuale, a condizione che l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati, ed è pari a 991,60 euro ovvero, se superiore, al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione.

Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale

Viene disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall’1.1.2022, del limite annuo, previsto dall’art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi.

Sospensione dei termini degli adempimenti tributari del professionista per malattia o infortunio

In caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro, è prevista:

· la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista;

· l’esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per il professionista e il cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all’evento.

Cartelle di pagamento – Posticipazione dei termini di pagamento

Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.

Agevolazioni acquisto prima casa under 36

Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte degli under 36. L’agevolazione, con accesso al Fondo di Garanzia, è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022 da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

· nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;

· nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio (bar, ristoranti, pizzerie)

Dall’1.1.2021 al 31.3.2022, in particolare, tali imprese:

· sono esonerate dal pagamento del “canone unico” le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;

· sono esonerati dal pagamento del canone di concessione di cui al co. 837 dell’art. 1 della L. 160/2019 i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98;

· non è dovuta l’imposta di bollo di cui al DPR 642/72 sulle domande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010;

· non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svolta.

Agevolazioni per i trasferimenti di immobili nella cessione di azienda

Viene disposto che, in caso di cessione d’azienda o di un ramo d’azienda, con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo dell’imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).

Aumento all’1,25% del tasso di interesse legale

Con il DM 13.12.2021, pubblicato sulla G.U. 15.12.2021 n. 297, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato aumentato dallo 0,01% all’1,25% in ragione d’anno.

Nuovi limiti pagamenti in contante

Dal 01/01/2022 il nuovo limite per i pagamenti in contanti è ridotto ad € 999,50.

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