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NOVITA’ FISCALI 2016

NOVITA’ FISCALI 2016

La legge di stabilità 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2015 come L. 28.12.2015 n. 208.
Di seguito proponiamo una prima sintesi delle principali novità.

1. IMU.

Dal 2016 viene ridotta al 50% la base imponibile sulle unità immobiliari non di lusso concesse in comodato ai parenti di primo grado che la utilizzino come abitazione principale, in presenza di contratto registrato e residenza anagrafica nel Comune.
Dal 2016 vengono abrogate le disposizioni introdotte in materia di esenzione IMU sui terreni agricoli dal Dl 4/2015 e tornano in vigore le disposizioni della Circolare MEF n.9 del 1993, contenente l’elenco dei comuni sul cui territorio i terreni agricoli sono esclusi dall’applicazione dell’imposta. Sono inoltre esenti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola.

2. TASI.

Il nuovo presupposto impositivo dal 1°gennaio sarà il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili, fatta eccezione per i terreni agricoli e le abitazioni principali, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

3. MAXI AMMORTAMENTI.

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (ad eccezione dei fabbricati) acquistati dal 15/10/2015 al 31/12/2016, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. La maggiorazione vale anche per i limiti di deducibilità previsti per gli autoveicoli.

4. REGIME FISCALE FORFETTARIO.

La Legge di stabilità 2016 modifica il nuovo regime fiscale agevolato per autonomi che costituisce il regime naturale applicabile alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, d’arte o professione che conseguono ricavi o compensi, diversi a seconda del codice ATECO dell’attività esercitata, elevati per i professionisti a € 30.000 e per le altre attività commerciali incrementati di € 10.000,00 per tipologia.
Il regime si basa sulla determinazione forfetaria del reddito imponibile, calcolato tramite l’applicazione del coefficiente di redditività (variabile dal 40% all’86%). Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali regionale e comunale e IRAP pari al 5% per i primi 5 anni.
Tale regime consente di usufruire della riduzione dei contributi artigiani e commercianti del 35%.

5. NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO.

La sanzione viene ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso.
La riduzione delle sanzioni si applica solo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (IRPEF, IRES, IVA, addizionali, imposta di registro, imposta di bollo).

6. RIDUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE.

Il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dallo 0,5% allo 0,2% in ragione d’anno dall’01/01/2016.

7. PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO, RISPARMIO ENERGETICO E ACQUISTO ARREDI.

Per le spese di riqualificazione energetica, è confermata la detrazione con aliquota al 65% nel 2016, mentre per le ristrutturazioni edilizie (tetto di € 96.000), lo sconto fiscale sarà pari al 50%.
Prorogata al 2016 la detrazione fiscale del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, con tetto di spesa fino ad € 10.000.

8. BONUS MOBILI: DETRAZIONI PER LE GIOVANI COPPIE.

Una delle novità introdotte dalla legge di stabilità riguarda il “bonus mobili” per l’anno 2016, a favore delle giovani coppie. Per “giovani coppie” si intende un nucleo familiare costituito da almeno 3 anni in cui uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni di età e che procedano all’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale nel periodo 1/1/2016 – 31/12/2016.
Il “bonus mobili” consiste in una detrazione IRPEF pari al 50% da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, su un ammontare complessivo non superiore a € 16.000.
La detrazione riguarda esclusivamente l’acquisto di mobili da destinare ad arredo e non per l’acquisto di elettrodomestici.

9. NUOVA DETRAZIONE IRPEF: 50% DELL’IVA SULL’ACQUISTO DI IMMOBILI.

La legge di stabilità 2016 ha introdotto la facoltà, ai fini IRPEF, da indicare nella dichiarazione dei redditi 2017 per l’anno d’imposta 2016, di detrarre dall’imposta lorda e fino alla concorrenza dell’ammontare di questa, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto di immobili di classe energetica A e B da adibire come residenza. L’acquisto deve essere effettuato dalle imprese costruttrici degli immobili, entro il 31 dicembre 2016.
La detrazione del 50% sull’IVA dev’essere ripartita in 10 quote costanti nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa e nei successivi 9 periodi d’imposta.

10. LEASING PER ACQUISTO PRIMA CASA.

È prevista dal 01/01/2016 la possibilità di acquisire immobili ad uso abitativo prima casa o costruzione degli stessi con contratto di locazione finanziaria. In questi casi la detrazione d’imposta del 19% viene concessa sui canoni annui e sul prezzo di riscatto rispettivamente: fino ad un massimo di € 8.000 annui per i giovani fino a 35 anni con reddito non superiore ad € 55.000 e prezzo di riscatto non superiore ad € 20.000, per i soggetti di età superiore a 35 anni la detrazione è prevista nella misura di € 4.000 e prezzo di riscatto non superiore ad € 10.000.

11. DEDUCIBILITÀ DEI COSTI DEI DIPENDENTI STAGIONALI AI FINI IRAP.

Ai fini IRAP, a partire dal periodo d’imposta 2016, la legge di stabilità 2016 prevede che la deduzione del costo del lavoro per dipendenti stagionali è ammessa nei limiti del 70% del relativo costo.

12. ABROGAZIONE CO.CO.PRO. E ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI SOLO LAVORO.

Dal 01/01/2016 non saranno più validi i contratti di co.co.pro. (collaborazione coordinata a progetto) anche con soggetti con partita IVA. Tali posizioni saranno assoggettate alla normativa prevista per i lavoratori subordinati. Inoltre non saranno più stipulabili contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

13. ALTRE AGEVOLAZIONI.

Per i figli nati e adottati dal 01.01.2015 al 31.12.2017 spetta un bonus erogato dall’INPS con modalità da definire di € 960,00 annui per tre anni per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 25.000,00.

14. BONUS DICIOTTENNI.

Prevista una card con € 500,00 da spendere tra teatri, musei, concerti e cultura per tutti i neodiciottenni, in attesa di normativa di attuazione.

15. MILLE EURO PER LA MUSICA.

Nel 2016 gli alunni dei conservatori potranno avere un contributo di € 1.000,00 per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo coerente con il corso di studi.

16. CANONE RAI.

Da luglio 2016 il canone RAI verrà incluso come voce separata nelle bollette elettriche dei proprietari o locatari di prima casa. La presenza di una TV sarà data per assodata salvo espressa dichiarazione degli utenti all’Agenzia delle Entrate. Il canone per il 2016 sarà pari ad € 100,00 annui. Il mancato pagamento potrà essere sanzionato con multa fino ad € 500,00.

17. RIAPERTURA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI.

La Legge di Stabilità ha disposto la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti da soggetti che non operano in regime d’impresa (es. persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, enti non commerciali), dietro il versamento di un’imposta sostitutiva commisurata al valore espresso da un’apposita perizia giurata di stima.
A tali fini, le partecipazioni o i terreni devono essere posseduti alla data dell’1.1.2016.
Per effettuare la rideterminazione del costo o valore d’acquisto occorre, entro il 30.06.2016, far redigere la perizia giurata sul valore della partecipazione (es. da parte di un dottore commercialista o esperto contabile) o del terreno (es. da parte di un geometra o architetto).
A seguito della rideterminazione, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni o dei terreni è assunto nella misura indicata nella perizia di stima: l’operazione, quindi, permette di ridurre le eventuali plusvalenze che si formeranno a seguito della cessione.
La rideterminazione comporta il versamento, entro il 30.06.2016, dell’imposta sostitutiva, calcolata sull’intero valore di perizia: dell’8%, per le partecipazioni “qualificate” e per i terreni;
ovvero del 4%, per le partecipazioni “non qualificate”.

18. ASSEGNAZIONI DEI BENI AI SOCI.

Le società sia di persone che di capitale e le imprese individuali, che entro il 30/09/2016 assegnano o cedono ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione o beni immobili iscritti a pubblici registri non utilizzati come strumentali nell’esercizio d’impresa applicano un’imposta sostitutiva dell’8% sulla plusvalenza determinata dalla differenza fra il valore catastale rivalutato e il costo fiscalmente riconosciuto. L’imposta sostitutiva è innalzata al 10,5% per le società non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione. L’eventuale imposta di registro per il trasferimento è ridotta al 50% mentre le ipotecarie e catastali sono in misura fissa (cessioni non soggette ad IVA).

19. AUMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.

Le aliquote contributive gestione separata INPS per il 2016 saranno le seguenti: titolari di partita IVA 27,72%, lavoratori autonomi titolari di pensione 24%, autonomi non titolari di partita IVA 31,72%.

20. NUOVI LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE.

La soglia per i pagamenti in contante passa da € 999,99 ad € 2.999,99 dall’01/01/2016, escluse le rimesse di denaro (money transfer) che rimangono con il limite ad € 999,99.

21. OBBLIGO POS.

L’altra novità di rilievo per il commercio riguarda l’obbligo di POS: negozi e professionisti sono obbligati ad accettare pagamenti con bancomat e carte di credito anche per micro importi, superiori ai 5 euro. Sparisce dunque la precedente soglia dei 30 euro. La norma prevede un’eccezione per i casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sarà un decreto ministeriale attuativo, atteso entro febbraio 2016, a stabilire con precisione i criteri attuativi e le regole di armonizzazione con la direttiva europea sul tetto massimo delle commissioni bancarie.

22. CREDITI D’IMPOSTA.

Alle strutture ricettive esistenti alla data del primo gennaio 2012 viene riconosciuto un credito d’imposta del 30% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed eliminazione delle barriere architettoniche. In tal caso, il periodo d’imposta considerato è quello compreso tra l’entrata in vigore della norma (2014) e i due anni successivi. Il click-day per l’invio delle istanze al Ministero per l’anno 2015 è fissato per il 01/02/2016.
Ricordiamo l’obbligo della stesura dell’inventario delle rimanenze al 31/12/2015, da inserire in contabilità. Chi non vi avesse ancora provveduto è pregato di predisporlo e consegnarlo quanto prima allo Studio.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento.

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